Data di pubblicazione:
27 novembre 2003
Il ciclomotore
Definizione.
La definizione di ciclomotore è contenuta nell’art. 52 del codice della strada.
I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
Motore di cilindrata non superiore a 50 cm cubici, se termico;
Capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.
La definizione del codice deve essere necessariamente integrata con quella del D.M. 05.04.1994 “Recepimento della direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all’omologazione dei veicoli a due o tre ruote”, in cui si stabilisce che sono considerati ciclomotori i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima di costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4Kw per gli altri tipi di motore.
Sempre secondo il medesimo decreto sono considerati come tricicli, invece, i quadricicli diversi da quelli indicati sopra, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw.
Certificato di circolazione e targa.
Dal 1° luglio 2004, ai sensi dell’art. 97, i ciclomotori, per poter circolare, devono essere muniti:
(...)
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La definizione di ciclomotore è contenuta nell’art. 52 del codice della strada.
I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
Motore di cilindrata non superiore a 50 cm cubici, se termico;
Capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.
La definizione del codice deve essere necessariamente integrata con quella del D.M. 05.04.1994 “Recepimento della direttiva del Consiglio n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all’omologazione dei veicoli a due o tre ruote”, in cui si stabilisce che sono considerati ciclomotori i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 Kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima di costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4Kw per gli altri tipi di motore.
Sempre secondo il medesimo decreto sono considerati come tricicli, invece, i quadricicli diversi da quelli indicati sopra, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 Kg (550 Kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw.
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Dal 1° luglio 2004, ai sensi dell’art. 97, i ciclomotori, per poter circolare, devono essere muniti:
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